Virtual Private Network: è lecito diventi uno strumento di controllo sull’attività lavorativa?

Quando la Virtual Private Network è legittimo che venga utilizzata per finalità di controllo sull’attività lavorativa? Se lo chiede l’UGL Credito #UniCredit in merito ad alcuni casi accaduti a Roma e Milano nel comunicato sindacale che trovate qui: #UniCredit Effettua Controlli A Distanza Sull’attività Dei Propri Lavoratori?

E’ vero che il Jobs Act ha impattato negativamente sulla Legge 300 (Statuto dei lavorativi) introducendo un regime diverso a seconda del tipo di strumento utilizzato prevedendo che:

  • con la riforma, venisse eliminato il divieto generale  (precedentemente previsto) di utilizzo di impianti e strumenti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, i quali possono però essere impiegati per determinate finalità (vale a dire esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale)  e possono essere installati solo previo accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro (INL);
  • per gli strumenti di lavoro e per gli strumenti di registrazione di accessi e presenze non operi alcun divieto e alcun obbligo di accordo sindacale o di autorizzazione dell’INL;
  • per entrambi però il datore ha l’obbligo di fornire ai dipendenti adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nonché l’obbligo di rispettare la normativa sulla privacy nella raccolta e nel trattamento dei dati.

I dubbi della UGL Credito nello specifico caso del Gruppo Unicredit deriva da due fattori:

1 – sembrerebbe, stante le verifiche effettuate, che non esista apposita policy che normi la VPN nel Gruppo né che sia stata data informativa ai lavoratori sul suo utilizzo come strumento per verificare l’effettiva prestazione lavorativa

2 – che la VPN non è, da sola, uno strumento valido per verificare l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa poiché al di fuori della sede aziendale alcuni applicativi funzionano anche senza l’uso della linea “protetta”.

Lascia un commento